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MotoGP | Caso Iannone: la parola all’avvocato Federica Costa

di Alessandro Secchi
alexsecchi83 alexsecchi83
Pubblicato il 30 Gennaio 2020 - 09:30
Tempo di lettura: 5 minuti
ARTICOLO DI ARCHIVIO
MotoGP | Caso Iannone: la parola all’avvocato Federica Costa
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Il caso doping relativo ad Andrea Iannone sta per giungere ad una data importante. Dopo essere stato trovato positivo ad un controllo eseguito nel weekend del Gran Premio della Malesia, con le controanalisi che hanno successivamente confermato la positività, il 4 febbraio si terrà la prima udienza di fronte alla Corte Disciplinare Internazionale con sede a Mies, in Svizzera. 

Iannone, attualmente sospeso dalle attività agonistiche, salterà quindi i test prestagionali in vista della nuova stagione che si terranno, proprio a Sepang, dal 7 al 9 febbraio. Cosa rischia però davvero il pilota Aprilia con questo procedimento? A spiegarlo nell’intervista che segue è l’avvocato Federica Costa che, tra le sue attività, conta anche la contrattualistica imprenditoriale e sportiva. Ecco la sua analisi del caso Iannone:

Federica, secondo il codice attualmente in vigore e sulla base dei dati emersi pubblicamente, che sanzione potrebbe ricevere Andrea Iannone?

Il pilota ufficiale dell’Aprilia MotoGP sarebbe risultato positivo ad una delle sostanze proibite dalla WADA, al cui codice è soggetto quale Atleta di livello internazionale. 

La violazione di una norma antidoping da parte di un tale Atleta può determinare, anche in via cumulativa, svariate sanzioni di differente natura:

– Invalidazione dei risultati (Disqualification) > i risultati dell’Atleta in una specifica Competizione o Evento sono invalidati, con tutte le correlate conseguenze;

– Squalifica/Inibizione (Ineligibility) > l’Atleta viene escluso per un determinato periodo di tempo dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento;

– Sospensione cautelare (Provisional Suspension) > l’Atleta è escluso temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi competizione o attività prima della decisione finale assunta all’esito di un dibattimento;

– Conseguenze economiche (Financial Consequences) > all’Atleta viene addebitata una sanzione economica per la violazione di una norma antidoping che può anche prevedere il recupero dei costi resisi necessari;

– Divulgazione pubblica o pubblica Informativa (Public Disclosure o Public Reporting).

Ferma la sospensione cautelare, quel che più potrebbe preoccupare Iannone è certamente la “Ineligibility”, ovvero la squalifica per un determinato periodo di tempo che può arrivare, secondo il codice, anche a 4 anni.

Quattro anni sono davvero molti

Si, sono molti, ma sono ovviamente da considerare possibili attenuanti.

Ad ogni modo, il capo 4.2 rubricato “Squalifica per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze vietate e metodi proibiti” ed i successivi sottocapitoli fanno tremare.

Il 4.2.1.2, in particolare prevede che “La durata della squalifica sarà di 4 (quattro) anni se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata specificata e l’Organizzazione Antidoping è in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale”.

Il codice però prevede anche attenuanti, mi dicevi, giusto?

Sì, certamente, sono previste situazioni attenuanti di eliminazione o di riduzione della sanzione.

Ciò può accadere ad esempio qualora l’Atleta dimostri di non avere colpa o di aver commesso il fatto per negligenza; in quel caso il periodo di squalifica teoricamente applicabile potrebbe essere addirittura annullato.

Il codice prevede poi anche la possibilità di riduzione della sanzione a 2 anni, qualora ad esempio la sostanza rilevata sia attribuibile ad un prodotto contaminato; altre ipotesi di riduzione della sanzione possono poi essere previste ad esempio nel caso in cui l’atleta collabori.

Secondo te, Federica, ci sono possibilità che Iannone non si veda addossata alcuna sanzione o quantomeno che sia imputata in forma ridotta?

Beh… questo non lo posso dire in quanto io sto esaminando la fattispecie sulla base del regolamento e delle informazioni trapelate dalla stampa; per poter dare una visione più circoscritta, ovviamente dovrei essere a conoscenza di tutti i fatti.

Possiamo comunque fare riflessioni partendo dalla normativa: probabilmente, laddove gli venisse comminata una sanzione di inibizione essa sarà in forma ridotta.

Questa riduzione potrebbe essere correlata all’ipotesi di cibo contaminato?

So che è rimbalzata più volte questa notizia legata alla carne mangiata dal pilota: la tesi difensiva scelta dal legale di Iannone, per quanto a me noto, pare essere proprio incentrata su tale fatto accidentale del cibo contaminato.

Dalle informazioni pervenutemi tuttavia, è emerso che il Drostanolone ha uno scarso utilizzo in ambito veterinario, mentre è stato in più occasioni ritrovato in alcuni integratori.

Da quanto appreso, non risulterebbero casi di sostanziale contaminazione della carne tramite questa sostanza sì da focalizzare in tal senso la fattispecie.

Questa sostanza, dunque, che finalità di utilizzo avrebbe?

Il Drostanolone (o Drolban o Masteron) è considerato uno steroide anabolizzante.

In ambito farmaceutico veniva considerato come trattamento contro il cancro al seno femminile; verso la fine degli anni 90 tuttavia, è diventato popolare tra i bodybuilders in quanto va ad asciugare il corpo garantendo una muscolatura solida e duratura.

L’uso farmaceutico quindi sembrerebbe escludersi…Una riduzione di sanzione potrebbe essere correlata ad un atteggiamento costruttivo e collaborativo del pilota?

Non conosciamo gli esami del sangue di Iannone, ma di sicuro ove fosse stato utilizzato su prescrizione medica, non saremmo nemmeno qui a parlare del caso.

Certamente, il fatto stesso che Iannone non si sia opposto alle controanalisi è stato un buon elemento da considerare, indice di disponibilità.

Ma Iannone avrebbe potuto opporvisi?

Si, certo.. con tutti i rischi correlati ovviamente. Considera che secondo il codice costituiscono “Altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping” qualsiasi violazione riferita alle fasi del controllo antidoping, la mancata collaborazione e l’omessa denuncia di circostanze rilevanti, o ancora la condotta offensiva verso il Personale addetto al controllo antidoping.

La normativa Antidoping non è infatti esclusivamente circoscritta all’assunzione di sostanze proibite.


Attendiamo quindi il 4 febbraio per conoscere i dettagli della prima udienza. Un ringraziamento a Federica per l’ampia ed approfondita spiegazione.

Immagine: Twitter / Aprilia


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